Il maltrattamento di animali, in diritto penale, è il reato previsto dall’art. 544-ter del codice penale ai sensi del quale:
“1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da 3 mesi a 18 mesi o con la multa da 5 000 euro a 30 000 euro.
- La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
- La pena è aumentata della metà se dai fatti cui al primo comma deriva la morte dell’animale.”
Inoltre, si consideri che, in particolari altri casi, la pena viene aumentata della metà e di conseguenza, scatta l’arresto.
Art. 544-quinquies. – (Divieto di combattimenti tra animali). – Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da €. 50.000 a 160.000 €.
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